ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente — Marialucia Menegatti
Vice Presidente — Francesco Scafuri
Segretaria — Gabriella Tagliuzzi
Revisore dei conti — Daniela Valpondi
Consiglieri: Giuseppe Baraldi, Carlo Biancoli, Francesco Franchella,
Francesco Guaraldi.
(altri incarichi potranno e verranno assegnati nell’ambito dell’operatività dell’Associazione)
STATUTO
della “ASSOCIAZIONE FERRARIAE DECUS – E.T.S.”
TITOLO I – Denominazione e sede
Art. 1.1 – È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016, n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, un’Associazione (già esistente come associazione riconosciuta con personalità giuridica) denominata: “ASSOCIAZIONE FERRARIAE DECUS – E.T.S.”
con sede nel Comune di Ferrara, operante senza fini di lucro, già esistente di fatto dall’anno 1906, fondatore Giuseppe Agnelli.
TITOLO II – Scopo
Art. 2.1 – L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
Art. 2.2 – In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
– tutelare il patrimonio storico ed artistico della Città e della provincia di Ferrara e la difesa degli interessi della cultura e dell’arte;
– vigilare a che le memorie del passato e le opere di valore storico, artistico, urbanistico e paesaggistico, non siano menomate, distrutte e disperse e quando ne sia il caso di promuovere con retti criteri, il restauro e di curare che si conservino le tradizioni e gli aspetti singolari della Città e della Provincia;
– svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
– collaborare con tutte le associazioni, enti preposti, pubblici e privati, che perseguono gli stessi fini.
TITOLO III – Carattere dell’Associazione e Principi ispiratori
Art. 3.1 – L’Associazione ha carattere volontario e opera per fini culturali: è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché quella delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati volontari.
Art. 3.2 – Le attività di cui al titolo precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite, il quale svolge la propria attività volontaria.
Agli associati possono essere rimborsate dall’Associazione solo le spese documentate, effettivamente sostenute, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
TITOLO IV – Durata
Art. 4.1 – L’Associazione ha durata illimitata.
TITOLO V – Associati
Art. 5.1 – Possono far parte dell’Associazione sia persone fisiche che Enti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 5.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’Associazione tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
All’associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Art. 5.3 – Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto e, in particolare, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi di Amministrazione dell’Associazione. Ciascun associato ha un solo voto.
Art. 5.4 – Chi intende far parte dell’Associazione deve presentare domanda alla Presidenza.
Con la presentazione della domanda si intende che l’interessato abbia accettato l’atto costitutivo ed il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dall’assemblea e dall’Organo di Amministrazione anteriormente alla sua ammissione.
Sull’ammissione come associato delibera l’Organo di Amministrazione.
La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati, entro 60 (sessanta giorni) dalla ricezione della domanda di ammissione.
L’Organo di Amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta, entro 60 (sessanta giorni), all’interessato; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso – entro 60 (sessanta giorni) dalla comunicazione della deliberazione – contro il provvedimento all’assemblea degli associati, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Art. 5.5 – Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:
– per recesso, esercitato per iscritto entro il mese di settembre di ciascun anno, per avere effetto l’anno successivo;
– per decesso;
– per decadenza, pronunciata dall’Organo di Amministrazione in causa di morosità;
– per esclusione:
– per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
– per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’esclusione degli associati è deliberata dall’Organo di Amministrazione.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’organo amministrativo, che ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.
L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 5.6 – Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 5.7 – Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere lavori volontari preventivamente concordati; di recedere dall’Associazione.
Tutti gli associati hanno parità di diritti e possono prestare la loro attività di volontariato personalmente.
Tutti gli associati hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità di visionarli presso la sede dell’associazione, alla presenza di almeno un componente dell’Organo di Amministrazione, facendone richiesta scritta, anche per via informatica, allo stesso Organo di Amministrazione, il quale risponderà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
Gli associati sono obbligati a:
– osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
– versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
– contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
TITOLO VI – Organi dell’associazione
Art. 6.1 – Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– l’Organo di Amministrazione;
– il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo).
TITOLO VII – L’Assemblea degli associati
Art. 7.1 – L’Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria.
In entrambi i casi, essa è convocata per deliberazione dell’Organo di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia – mediante avviso trasmesso (eventualmente anche con strumenti informatici) a ciascun associato e affisso presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.
Essa è altresì convocata ogniqualvolta almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione ovvero almeno un decimo degli associati ne facciano richiesta o ne ravvisino l’opportunità, In tale caso,
l’Organo di Amministrazione provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare; nell’ipotesi di convocazione per modifiche statutarie, l’avviso di convocazione deve contenere altresì l’indicazione precisa degli articoli da modificare e una sintetica indicazione delle modifiche proposte.
Con lo stesso avviso – sia in caso di assemblea ordinaria che straordinaria – potrà essere indetta la seconda convocazione, per il caso in cui la prima andasse deserta; la seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Sia in caso di assemblea ordinaria che straordinaria, la stessa potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, nonché con l’utilizzo di strumenti di voto elettronico o per corrispondenza, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva alla discussione, nonché la possibilità di ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 7.2 – L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo.
In particolare, l’Assemblea ordinaria:
– elegge i componenti dell’Organo di Amministrazione;
– approva il bilancio ovvero il rendiconto, relativamente ad ogni esercizio;
– approva il bilancio di previsione del nuovo esercizio sociale;
– stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
– elegge eventualmente il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
– si esprime sull’esclusione degli associati dall’associazione;
– si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
– delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge, di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
– fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
– destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea ordinaria:
– in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto;
– in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 7.3 – L’Assemblea straordinaria, invece, è convocata per:
– proporre e deliberare modifiche dello statuto;
– deliberare su argomenti di particolare interesse, gravità ed urgenza, specificamente indicati nell’ordine del giorno dell’avviso di convocazione;
– deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione
dell’Associazione;
– deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione.
L’Assemblea straordinaria:
– in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto;
– in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso delle modifiche statutarie, dello scioglimento dell’associazione e della devoluzione del patrimonio.
Difatti:
– per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie è richiesto, quale quorum deliberativo:
– in prima convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli associati;
– in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
– per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 7.4 – La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente dell’organo di Amministrazione, in sua mancanza, dal Vice Presidente.
Fungerà da segretario dell’Assemblea la persona designata dal Presidente, ammenoché il verbale debba essere redatto da Notaio.
Art. 7.5 – È ammessa la rappresentanza dell’Assemblea mediante delega, scritta, che potrà essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione; la delega potrà essere data esclusivamente ad altro associato (non a terzi).
Ciascun associato può rappresentare un numero massimo di cinque associati.
Qualora la normativa vigente dovesse cambiare, il numero massimo di deleghe che ciascun associato potrà ricevere si adeguerà automaticamente al nuovo limite previsto dalla legge applicabile in quel momento.
TITOLO VIII – L’Organo di Amministrazione
Art. 8.1 – L’Associazione sarà diretta ed amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall’Assemblea ordinaria.
L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri, esclusivamente associati, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), eletti dall’Assemblea degli associati, che resteranno in carica per 4 (quattro) anni e saranno rieleggibili.
L’Organo di Amministrazione:
– nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
– cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– predispone bilancio o rendiconto e il bilancio preventivo;
– amministra le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio;
– delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
– delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
– provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati;
– nomina eventuali tecnici e legali per questioni particolari.
Art. 8.2 – In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente dell’Organo di Amministrazione prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei candidati non eletti dall’Assemblea, che ha provveduto alla nomina dell’Organo medesimo. Il subentro è soggetto a ratifica da parte della prima Assemblea utile degli associati. Il componente così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Organo di Amministrazione. Qualora non vi siano ulteriori candidati non eletti disponibili a ricoprire la carica secondo quanto previsto al comma precedente, si procederà alla convocazione dell’Assemblea ordinaria degli associati, affinché provveda alle necessarie deliberazioni in merito alla sostituzione del componente cessato.
Art. 8.3 – Spetta all’Organo di Amministrazione curare l’attuazione degli scopi dell’Associazione.
Esso potrà delegare parte delle sue facoltà per determinati compiti al Presidente o ad altri associati o commissioni speciali.
Art. 8.4 – L’Organo di Amministrazione è convocato, con comunicazione scritta da spedirsi anche per via informatica, 5 (cinque) giorni prima della riunione.
In difetto di tale formalità, l’Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.
Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogniqualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenessero opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Si redigerà apposito verbale delle adunanze stesse.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti; è fatta salva l’ipotesi in cui il verbale debba essere redatto da Notaio.
TITOLO IX – Il Presidente
Art. 9.1 – Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione e rappresenta l’Associazione in ogni atto, anche giudiziale, nei rapporti con gli associati e con i terzi; provvede alla direzione dell’Associazione; convoca in adunanza l’Organo di Amministrazione e in Assemblea gli associati; presiede le adunanze e le assemblee e cura l’esecuzione delle deliberazioni.
In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
TITOLO X – Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori
Art.10.1 – La gestione economico-finanziaria dell’Associazione è controllata dal Revisore Unico dei conti o dal Collegio dei Revisori, se nominati, che verifica anche che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto.
Tale Revisore Unico o Collegio, composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati anche fra i non associati, è eletto dall’Assemblea ordinaria per la durata di un triennio ed è rieleggibile.
Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e su quanto verificato.
TITOLO XI – Esercizio sociale, bilancio e patrimonio
Art. 11.1 – Ogni esercizio sociale avrà la durata di un anno e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.
È compito dell’Organo di Amministrazione la predisposizione del programma di attività per l’esercizio futuro e redigere il bilancio consuntivo o rendiconto da sottoporre all’Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea, che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 11.2 – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazione e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, escursioni culturali);
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni da essa posseduti, da eventuali donazioni o acquisti di beni mobili ed immobili, dagli archivi, dalla biblioteca e da altre entrate comunque denominate, ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 11.3 – È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO XII – Scioglimento e liquidazione
Art. 12.1 – L’eventuale scioglimento dell’Associazione potrà avvenire per le cause previste dalla legge e secondo le norme da essa fissate per la devoluzione del suo patrimonio.
Art. 12.2 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.
TITOLO XIII – Disposizione finale
Art. 13.1 – Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017) e ad altre norme di legge vigenti in materia.
MENEGATTI MARIALUCIA, Presidente
ROSINA ELSA DE ROSA, Notaio

invio in corso...