Organi e Statuto

 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente — Marialucia Menegatti

Vice Presidente  — Francesco Scafuri

Tesoriere — Carlo Biancoli

Segreteria — Gabriella Tagliuzzi

Pratica Pieve di S. Venanzio con Comune di Copparo — Baraldi Giuseppe

Biblioteca  —  Molinari Antonietta

Revisore dei conti — Daniela Valpondi

  ( altri incarichi potranno e verranno assegnati nell’ambito dell’operatività dell’Associazione )

 

STATUTO SOCIALE

FERRARIAE DECUS – ETS

TITOLO I – Denominazione e sede

Art. 1.1 – È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione (Già esistente come associazione riconosciuta son personalità giuridica) denominata: FERRARIAE DECUS – ETS, con sede nel Comune di Ferrara, operante senza fini di lucro, già esistente di fatto dall’anno 1906, fondatore Giuseppe Agnelli.

TITOLO II – Scopo

Art. 2.1 – L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:

  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Art. 2.2 – In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:

  • Tutelare il patrimonio storico ed artistico della Città e della provincia di Ferrara e la difesa degli interessi della cultura e dell’arte.
  • Vigilare a che le memorie del passato e le opere di valore storico, artistico, urbanistico e paesaggistico, non siano menomate, distrutte e disperse e quando ne sia il caso di promuovere con retti criteri, il restauro e di curare che si conservino le tradizioni e gli aspetti singolari della Città e della Provincia.
  • svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
  • Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.
  • Collaborare con tutte le associazioni, enti preposti, pubblici e privati, che perseguono gli stessi fini.

TITOLO III – Carattere dell’Associazione e Principi ispiratori

Art. 3.1 – L’Associazione ha carattere volontario e opera per fini culturali: è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché quella delle prestazioni fornite dai soci volontari.

Art. 3.2 – Le attività di cui al titolo precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai soci possono essere rimborsate dall’Associazione solo le spese documentate effettivamente sostenute, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione.

TITOLO IV – Durata

Art. 4.1 – L’Associazione ha durata illimitata.

TITOLO V – Soci

Art. 5.1 – Possono far parte dell’Associazione persone fisiche ed Enti, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5.2 – Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione  e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Art. 5.3 – Ogni socio maggiore di età ha diritto di voto e, in particolare, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi di Amministrazione dell’Associazione.

Art. 5.4 – Chi intende far parte dell’Associazione deve presentare domanda alla Presidenza. Con la presentazione della domanda si intende che l’interessato abbia accettato l’atto costitutivo ed il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dall’assemblea e dall’Organo di Amministrazione anteriormente alla sua ammissione.

Sulla ammissione a socio delibera l’Organo di Amministrazione.

L’Organo di Amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 5.5 – I soci cessano di appartenere all’Associazione:

  • per recesso, esercitato per iscritto entro il mese di settembre di ciascun anno per avere effetto l’anno successivo;
  • per decesso;
  • per decadenza pronunciata dall’Organo di Amministrazione in causa di morosità;

Ɵ per esclusione:

Ɵ per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

Ɵ per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5.6 – Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5.7 – Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere lavori volontari preventivamente concordati; di recedere dall’Associazione. Tutti i soci hanno parità di diritti ed hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

Tutti i soci hanno diritto a

prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità di visionarli presso la sede dell’associazione alla presenza di almeno un componente dell’Organo di Amministrazione facendone      richiesta scritta, anche per via informatica, allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari

secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

TITOLO VI – Organi sociali

Art. 6.1 – Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • l’Organo di Amministrazione;
  • il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo).

TITOLO VII – L’Assemblea dei soci

Art. 7.1 – L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Entrambe saranno convocate almeno 8 giorni prima con avviso diretto, anche informatico, ad ogni socio. Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L’Assemblea potrà essere svolta, oltre che in presenza, anche mediante mezzi di telecomunicazione e videoconferenza, e potranno esser utilizzati, fra gli altri, gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7.2 – L’Assemblea ordinaria viene convocata entro i primi quattro mesi di ciascun anno per l’approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri dell’Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

In particolare l’Assemblea ordinaria:

  • elegge i componenti dell’Organo di Amministrazione;
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • approva il bilancio di previsione del nuovo esercizio sociale;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • elegge eventualmente il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberazione dell’Organo di Amministrazione o per iniziativa del solo Presidente dell’Organo di Amministrazione, ogni volta che se ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta scritta o motivata da almeno un quarto dei soci.

Art. 7.3 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta   degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, trascorsi almeno trenta minuti dall’orario di convocazione.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Art. 7.4 – La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente dell’organo di Amministrazione, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Fungerà da segretario dell’Assemblea persona designata dal Presidente.

Art. 7.5 – E’ammessa la rappresentanza dell’Assemblea mediante delega, scritta, che potrà essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione; la delega potrà essere data ad altro socio, ma ogni socio non potrà avere più di 5 (cinque) deleghe.

Art. 7.6 – L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

  • proporre e deliberare modifiche dello statuto;
  • integrare gli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità non essendo possibile di conseguenza attendere la prima assemblea ordinaria utile;
  • deliberare su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all’ordine del giorno;
  • deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione.

Nell’ipotesi di convocazione per modifiche statutarie, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte e la deliberazione deve avvenire, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli associati. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VIII – L’Organo di Amministrazione

Art. 8.1 – L’Associazione sarà diretta ed amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall’Assemblea ordinaria.

L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri, esclusivamente associati, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall’Assemblea dei soci, che resteranno in carica per un triennio e sono rieleggibili con rotazione delle cariche.

L’Organo di Amministrazione:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto e il bilancio preventivo
  • amministra le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
  • nomina eventuali tecnici e legali per questioni particolari.

Art. 8.2 – In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti l’Organo di Amministrazione prima della fine del suo mandato, per qualunque motivo, subentrerà il primo dei non eletti dall’Assemblea che ha eletto l’Organo di Amministrazione stesso salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Art. 8.3 – Spetta all’Organo di Amministrazione curare l’attuazione degli scopi dell’Associazione. Esso potrà delegare parte delle sue facoltà per determinati compiti al Presidente o ad altri soci o commissioni speciali.

Art. 8.4 – L’Organo di Amministrazione è convocato, con comunicazione scritta da spedirsi anche per via informatica, 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.

Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenessero opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Si redigerà apposito verbale delle adunanze stesse.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

TITOLO IX – Il Presidente

Art. 9.1 – Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione e rappresenta l’Associazione in ogni atto, anche giudiziale, nei rapporti con gli associati e con i terzi; provvede alla direzione dell’Associazione; convoca in adunanza l’Organo di Amministrazione e in Assemblea gli associati; presiede le adunanze e le assemblee e cura l’esecuzione delle deliberazioni. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

TITOLO X – Il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori

Art. 10.1 – La gestione economico-finanziaria dell’Associazione è controllata dal Revisore Unico dei conti o dal Collegio dei Revisori, se nominati, che verifica anche che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto.

Tale Revisore Unico o Collegio, composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente, nominati anche fra i non associati, è eletto dall’Assemblea ordinaria per la durata di un triennio ed è rieleggibile.

Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e su quanto verificato.

TITOLO XI – Esercizio sociale, bilancio e patrimonio

Art. 11.1 – Ogni esercizio sociale avrà la durata di un anno e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. E’ compito dell’Organo di Amministrazione la predisposizione del programma di attività per l’esercizio futuro e redigere il bilancio consuntivo o rendiconto da sottoporre all’Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 11-2 – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, escursioni culturali);
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni da essa posseduti, da eventuali donazioni o acquisti di beni mobili ed immobili, dagli archivi, dalla biblioteca e da altre entrate comunque denominate, ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11.3 – È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO XII – Scioglimento e liquidazione

Art.12-1 – L’eventuale scioglimento dell’Associazione potrà avvenire per le cause previste dalla legge e secondo le norme da essa fissate per la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 12-2 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

TITOLO XIII – Disposizione finale

Art. 13.1 – Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.